• sabato , 27 Luglio 2024

Sulle intercettazioni siamo in linea con l’Europa e non coi magistrati militanti

L’ufficio Legislazione straniera della Camera dei Deputati ha predisposto una documentazione sulla disciplina delle intercettazioni telefoniche nei principali Paesi europei. Si tratta di un tema che fa parte del “pacchetto Giustizia” in Italia, ma che incontra parecchie difficoltà, essendo una delle questioni tra le più contrastate dalla magistratura militante che si serve dai dati raccolti allo scopo di rovinare la reputazione degli “avversari” anche se non sono emersi reati da perseguire. I relativi progetti di legge stanno svernando da tempo nelle Commissioni alla ricerca di un minimo di agibilità politica. E’ utile, allora, avere un quadro sintetico di come altri Paesi – sicuramente democratici – hanno regolato il problema.
Francia
Le intercettazioni sono misure di carattere eccezionale; la legge n.91-646 ne consente il ricorso solo da parte della pubblica autorità e per tutelare un interesse pubblico. La legge distingue due tipi di intercettazioni: giudiziarie e amministrative o di sicurezza.
Le intercettazioni giudiziarie: il potere di ordinare tale mezzo investigativo è attribuito esclusivamente al giudice istruttore che deve prendere la decisione per iscritto indicando la linea da intercettare, la specificazione del reato che la motiva e la sua durata. E’ possibile ricorrevi solo in materia di crimini o delitti per i quali sia prevista una pena detentiva non inferiore a due anni. La durata non può essere superiore a quattro mesi (anche se la decisione è rinnovabile). Gli operatori sono obbligati al rispetto del segreto istruttorio e al segreto sulla corrispondenza. Vi sono dei limiti sulle persone da intercettare. Sono esclusi da tale possibilità i parlamentari se il giudice non ne abbia informato il Presidente dell’Assemblea. Tale limite vale anche per i magistrati, per intercettare le conversazioni dei quali deve essere sentito il presidente o il procuratore generale competenti. Presso il ministero della giustizia è istituita la Delegazione delle intercettazioni giudiziarie, organo sottoposto al segretario generale del ministero e diretto da un magistrato.
Le intercettazioni di sicurezza: sono disposte dal governo e sono di competenza della polizia amministrativa; hanno lo scopo di prevenire attentati alla sicurezza nazionale. Hanno carattere eccezionale e sono sottoposte ad una procedura molto rigorosa nel rispetto dei principi costituzionali del segreto della corrispondenza, della liberà individuale e del diritto di riservatezza. L’autorizzazione deve essere accordata dal primo ministro o da persone da lui delegate e ha la durata massima di 4 mesi e può essere rinnovata. La trascrizione delle registrazioni è limitata alle informazioni rilevanti. È istituita la Commissione nazionale di controllo delle intercettazioni di sicurezza quale organo di garanzia contro eventuali abusi dell’esecutivo. La Commissione è presieduta da una personalità designata per sei anni dal Presidente della Repubblica. E’ tenuta a presentare un rapporto annuale.
Germania
Il segreto della corrispondenza, come quello postale e delle telecomunicazioni sono inviolabili per disposizione costituzionale.
Intercettazioni giudiziarie: l’articolo 100a del codice di procedura penale stabilisce che possono essere effettuate intercettazioni e registrazioni di conversazioni telefoniche nei confronti di persone sospettate di aver commesso uno dei gravi reati contenuti nello stesso articolo (tra cui attentato alla pace, alto tradimento, minaccia all’ordinamento democratico dello Stato e della sicurezza esterna, falsificazione di denaro, abuso sessuale, omicidio e genocidio, rapina ed estorsione, ecc.) e sanzionati con una pena detentiva di almeno cinque anni. Le intercettazioni e le registrazioni possono essere disposte soltanto dal tribunale su richiesta della procura. L’ordinanza scritta deve contenere nome, indirizzo, linea telefonica della persona intercettata per la durata massima di tre mesi prorogabile per altri tre mesi purchè sussistano i relativi presupposti. Nel caso in cui vengano meno tali presupposti le intercettazioni devono cessare immediatamente. I dati sensibili e le informazioni raccolte possono essere utilizzate in altri procedimenti penali a fini di prova solo nella misura in cui emergano fatti e cognizioni necessarie a fare luce su uno dei reati di cui al citato articolo 100°.
Le intercettazioni di sicurezza: nel caso in cui vi siano fondati sospetti circa la progettazione o il compimento di alcuni dei reati di cui all’art. 100a del cpp oppure nei confronti di una serie di persone indeterminate a fini strategici per la sicurezza nazionale si applicano disposizioni analoghe a quelle previste dal codice di procedura penale. Sono poi previste misure a tutela della sicurezza dello Stato, destinate a rimanere segrete e sottoposte al controllo non di un giudice ma di un comitato parlamentare di controllo. L’ordine di attivare i controlli di intelligence è dato dal ministro federale dell’Interno con la necessaria approvazione del comitato parlamentare.
Le intercettazioni preventive nelle telecomunicazioni e le intercettazioni postali sono disposte nel caso in cui vi sia il sospetto che stiano per essere commessi reali in violazione della legge sul controllo delle armi da guerra (atomiche, chimiche, biologiche, ecc.)
Regno Unito
La normativa vigente (legge del 2000 definita RIPA) delinea un quadro di garanzie attraverso la delimitazione delle finalità per l’uso legittimo di questi strumenti investigativi, l’individuazione dei soggetti abilitati ad avvalersene, la previsione di appositi procedimenti di autorizzazione, il conferimento alla magistratura di compiti di supervisione indipendente e, infine, il riconoscimento alle persone interessate di un diritto di opposizione alla effettuazione o alla prosecuzione delle attività suddette.
Disciplina delle intercettazioni: esse possono essere effettuale da parte delle autorità preposte alla tutela dell’ordine pubblico e dei servizi di sicurezza previa autorizzazione resa dalla autorità ministeriale e rilasciata perché sussistono i fondamentali requisiti di necessità e proporzionalità. L’autorità pertanto deve comprovare la fondatezza della sua richiesta di intercettare la posta e le telecomunicazioni per sventare attività criminali molto gravi e che i benefici derivanti dalle attività di intercettazione siano tali da giustificare l’intrusione nella vita privata dei cittadini.
Le Autorità di vigilanza e di riesame: sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di intercettazione è preposta a vigilare una autorità monocratica (Commissioner) nominata dal primo ministro, tra le persone che hanno rivestito cariche nell’alta magistratura. Il Commissioner esercita in particolare un controllo sul rilascio delle autorizzazioni e sulla sussistenza dei presupposti prescritti, riferendone al governo con un rapporto pubblico ogni anno. È prevista poi un’autorità paragiurisdizionale indipendente preposta all’esame dei ricorsi e dei reclami presentati dai soggetti sottoposti alle intercettazioni.
Codici di condotta: il quadro delle fonti normative è integrato da due codici di condotta, uno dedicato alle intercettazioni, l’altro agli aspetti inerenti alla conservazione dei dati inerenti alle stesse intercettazioni. Il primo individua, tra le altre cose, le autorità abilitate al rilascio di autorizzazioni, ne fissa la validità per un periodo di tre mesi, rinnovabile per un ulteriore periodo se le investigazioni riguardano la criminalità organizzata. Il secondo stabilisce norme di salvaguardia relativamente all’uso delle informazioni raccolte. Il materiale non può essere diffuso, riprodotto o conservato se non nei limiti delle finalità per cui le intercettazioni sono state autorizzate.
Le informazioni così ottenute non hanno valore probatorio e, salvo alcune eccezioni, non possono essere utilizzate come prove nei procedimenti giurisdizionali.
Brevi considerazioni
Come si vede, pur dalla sommarietà della descrizione, le proposte del governo e della maggioranza, in Italia, sono del tutto in linea con la legislazione vigente in altri Paesi in tema di intercettazioni. Negli altri Paesi non si grida allo scandalo se la legge prevede dei criteri rigorosi, in grado di salvaguardare i diritti dei cittadini e la sicurezza delle comunità. Ovunque le autorizzazioni sono sottoposte a criteri di autorizzazione e di controllo di durata limitata e temporanea. Una disciplina moderna delle intercettazioni e le garanzie nell’uso dei dati sono un’esigenza di civiltà e una parte integrante di un sistema giudiziario rispettoso dello Stato di diritto. Da notare la presenza di organismi di controllo e vigilanza nominati dal Governo, estranei alla magistratura, con il compito di informare periodicamente il Parlamento e l’opinione pubblica.

Fonte: Occidentale del 28 marzo 2011

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