• mercoledì , 9 Ottobre 2024

Lo statuto dei lavori:una grande occasione per riformare il Paese

Il ministro Maurizio Sacconi ha presentato una bozza di legge delega contenente il cosiddetto Statuto dei lavori ed ha chiesto alle parti sociali delle osservazioni entro i prossimi novanta giorni.
In un’ottica di sussidiarietà e di maggior coinvolgimento delle parti sociali, infatti, il testo prevede che i principi indicati potranno essere integrati da un avviso comune reso al Governo da associazioni rappresentative dei datori e prestatori di lavoro su scala nazionale entro nove mesi dalla entrata in vigore della legge.
Sono anni che si evoca questo provvedimento, perché tutti si rendono conto che lo Statuto dei diritti dei lavoratori (Legge n. 300/1970), di cui quest’anno si è celebrato il quarantennale, non è più in grado, a causa delle profonde trasformazioni intervenute nel mercato del lavoro e nell’economia, di svolgere quella funzione di riconoscimento e promozione dei diritti che le fu propria quando lo Statuto stesso venne pensato e realizzato. La flessibilità regolatoria è la principale caratteristica del testo presentato appena due giorni fa. Ed è probabilmente la chiave di volta che avrebbe potuto consentire al provvedimento – se la legislatura fosse durata – di diventare finalmente legge. Il testo, infatti, non ha la pretesa di rinchiudere il mondo del lavoro – dominato dalle differenze – in una gabbia di regole uniformi.
Nel testo si propone, invece, di affermare uno zoccolo di diritti universali ed inderogabili per tutte le tipologie di lavoro alle dipendenze sul piano economico e di attribuire, nel contempo, alle parti sociali la possibilità di adattare le norme alle situazioni di fatto, laddove comunemente se ne ravvisi la necessità in nome di un interesse reale dei lavoratori e delle imprese. La delega di cui all’articolo 1 del testo, che dovrà essere esercitata in conformità agli obblighi derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, ipotizza, in primo luogo, la razionalizzazione e semplificazione del quadro legale con l’obiettivo di ridurre almeno del 50 per cento la normativa attualmente vigente frutto di una stratificazione disorganica. Ciò potrà avvenire anche mediante abrogazione delle normative risalenti nel tempo prevedendo altresì, ove opportuno, un nuovo regime di sanzioni civili, penali e amministrative.
La semplificazione del quadro legale vigente potrà essere perseguita anche attraverso la valorizzazione delle sanzioni di tipo premiale in modo da tenere conto della natura sostanziale o formale della singola violazione anche attraverso la utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l’eliminazione degli effetti della condotta illecita da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi.
Avviata la razionalizzazione e semplificazione del quadro legale la delega identifica, nell’ambito della legislazione vigente, un nucleo di diritti universali e indisponibili, di rilevanza costituzionale e coerenti con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, applicabili a tutti i rapporti di lavoro dipendente e alle collaborazioni a progetto rese in regime di sostanziale mono-committenza.
Le tutele non ricomprese nel nucleo dei diritti universali potranno essere eventualmente rimodulate e adattate, anche in chiave promozionale, alle reciproche esigenze di lavoratori e imprese attraverso un rinvio permanente alla contrattazione collettiva per la definizione di assetti di tutele variabili a livello territoriale, settoriale o aziendale anche in deroga alle norme di legge, valorizzando altresì, mediante norme promozionali e di sostegno, il ruolo e le funzioni degli organismi bilaterali.
La rimodulazione delle tutele da parte della contrattazione collettiva potrà avvenire attraverso il riferimento ad alcuni indicatori dinamici come l’andamento economico dell’impresa, del territorio o del settore di riferimento con particolare riguardo alle situazioni di crisi aziendale e occupazionale, all’avvio di nuove attività, alla realizzazione di significativi investimenti e ai più generali obiettivi di incremento della competitività e di emersione del lavoro nero e irregolare. Potranno altresì essere prese in considerazione le caratteristiche e la tipologia del datore di lavoro e dello stesso lavoratore con specifico riferimento all’anzianità continuativa di servizio, alla professionalità o all’appartenenza a gruppi svantaggiati ai sensi della regolamentazione comunitaria di riferimento. Specifiche modulazioni potranno essere previste anche per i contratti a contenuto formativo o di inserimento o reinserimento al lavoro, nonché in ragione delle concrete modalità di esecuzione dell’attività lavorativa con particolare riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative rese a favore di un unico committente.
Quanto alle tutele sul mercato l’articolo 1 dello schema di disegno di legge – preso favorevolmente atto delle deleghe in materia di razionalizzazione degli ammortizzatori esistenti contenute nel “collegato lavoro” – dispone l’estensione (su base volontaria od obbligatoria e mediante contribuzioni corrispondenti alle prestazioni) degli ammortizzatori sociali e contempla interventi di politica attiva del lavoro coerenti con le linee guida e i principi concordati tra Governo, Regioni e parti sociali nell’accordo del 17 febbraio 2010 con particolare riferimento alla valorizzazione di percorsi formativi per competenze e in ambiente produttivo, certificabili in funzione degli esiti e programmati in coerenza con i fabbisogni professionali espressi a livello settoriale e territoriale.
Lo Statuto è una grande sfida culturale destinata ad incontrare molti nemici. Purtroppo, se ne parlerà un’altra volta. Ma ne sarebbe valsa la pena.

Fonte: Occidentale del 16 novembre 2010

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